Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. –
Per sapere - premesso che:
l'articolo 1-ter, comma 4, lettera d), della legge 3 agosto 2009, n. 102, in tema di regolarizzazione di colf e badanti, recita: «l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.0000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito»;
tale norma da luogo a diversi problemi per il settore agricolo;
nel caso specifico del coltivatore diretto, infatti, il reddito delle attività agricole è dato dalla differenza dei corrispettivi al netto degli acquisti destinati alla produzione: tali redditi vengono tassati solo ai fini dell'IRAP e non confluiscono nel quadro N della dichiarazione dei redditi ai fini della tassazione IRPEF, poiché nel quadro N vanno indicati soltanto i redditi agrari e dominicali, per cui si verifica che il coltivatore diretto potrà ad esempio avere un reddito derivante dalla propria attività agricola di euro 30.000 che sarà tassato ai fini dell'imposta IRAP e dichiarerà ai fini IRPEF un reddito rilevato dai dati catastali agrario e dominicale molto inferiori, il che impedisce a numerosi addetti all'agricoltura di poter assumere badanti o colf straniere pur avendone la possibilità economica -:
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno promuovere un adeguamento della normativa vigente in materia di regolarizzazione di colf e badanti così da consentire anche alla categoria dei coltivatori diretti di poterne usufruire.
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